Psicotecnica ® Istituto Nazionale per il Counseling ® - Via San Rocco 20 - 20135 Milano - Viale Premuda 17 - 20129 Milano
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    Benvenuti nel Centro di Formazione Personale e Scuola di Counseling di Psicotecnica ®
     
     
    Il Laboratorio italiano del Counseling
     
    Direttore Scientifico:
    Prof. Felice Perussia
    (Università degli Studi di Torino)
     
    Esistiamo (come gruppo e come servizio) da molti anni,
    ma solo il 1° ottobre 1999 abbiamo deciso di metterci a disposizione su internet.
    Da allora, le visite a www.laboratorio.it sono state:
     
    CODICE DEONTOLOGICO della S.I.Co.
    Codice di etica e deontologia professionale per i counselor
     
    (Aggiornamento approvato dal C.d.A. della Società Italiana di Counseling, in data 2/5/2001)
     
    PREMESSA
     
    La SICo adotta un codice di etica e deontologia professionale e non soltanto un codice deontologico, perchè ritiene che un counselor, per definirsi tale, debba aver acquisito un comportamento etico che garantisca un corretto rapporto con i clienti, con i colleghi e con ogni altro professionista.

    Il presente codice pertanto deve essere un punto di riferimento per la propria autoregolamentazione e non per esercitare un mero controllo o essere censori o accusatori di colleghi o altri professionisti.

    Per la tutela di ogni cittadino esistono delle leggi proprie del vivere civile e specifiche di ogni cultura alle quali il Counselor dovrà fare riferimento a seconda della nazione in cui opera.

    La SICo intende tutelare ogni singolo Counselor, ogni possibile utente di counselor e ogni Scuola nei propri diritti, relativi ai rapporti professionali fra questi intercorsi.

    Accoglierà segnalazioni ed interverrà su richiesta di singoli e/o di gruppi e opererà quale arbitro per derimere ogni difficoltà sottoposta.

    Per tutto ciò che è violazione a leggi dei singoli stati la S.I.Co. rimanda alla legislazione vigente, potendo esprimere pareri di merito se interpellata.
     
    Il Counselor è la persona che, con le proprie competenze, è in grado di favorire la soluzione ad un quesito che crea disagio esistenziale e/o relazionale ad un individuo o un gruppo di individui.
     
    Il Counselor afferma l’appartenenza alla propria categoria professionale in qualunque ambito di competenza operi, e rispetta la competenza specifica di tutte le altre categorie professionali.
     
     
    Art.1 Il Counselor iscritto al Registro Italiano dei Counselor depositato presso la S.I.Co. Nazionale è Socio S.I.Co.; si impegna pertanto ad accettare e rispettare lo Statuto e le norme riportate nel Codice di Etica e di Deontologia Professionale di seguito riportate.
     
    Art. 2 L’inosservanza delle norme contenute nel presente codice dà adito al possibile allontanamento del Socio Counselor secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento Interno.
     
    Art 3 Il comportamento del counselor deve essere consono al decoro ed alla dignità della professione che rappresenta.
    Costituisce illecito deontologico:
    - Ogni violazione dolosa al codice penale.
    - Ogni tipo di abuso della propria posizione professionale.
    - Qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale.
     
    Art. 4 Il counselor si impegna:
    - Ad operare nel proprio ambito di competenza per il quale ha ricevuto adeguata formazione e certificazione.
    - A mantenere un aggiornamento permanente nella propria area di competenza.
    - A far riferimento costante a sistemi di supervisione a garanzia delle persone con le quali si relazionerà.
     
    Art. 5 Il counselor rispetta rigorosamente le opinioni ed i valori del cliente anche se personalmente non li condivide. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, pur impegnandosi, ove possibile, ad informare ed indirizzare verso chi possa aiutarlo a perseguire il suo obiettivo.
    In ogni caso il counselor è tenuto alla salvaguardia del ben-essere della persona; eviterà dunque la riduzione o la banalizzazione della difficoltà portata dal cliente.
     
    Art. 6 Il counselor clinico ha il compito di sostenere un disagio della persona ed ha l’obbligo di indirizzarla quando necessario, perchè non di sua competenza, verso una visita specialistica o una terapia più specifica.
    - E’ eticamente scorretto per un counselor Clinico rifiutare di prestare il proprio intervento in casi di grave necessità, in ogni luogo ciò si possa verificare.
     
    Art. 7 Nella promozione della propria professionalità il counselor userà sempre comportamenti eticamente corretti.
    Costituisce illecito deontologico:
    - Fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale.
    - Millantare in relazione alle proprie capacità professionali.
    - Fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali.
    - Fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.
    - Ogni tipo di artificio riconducibile al concetto di “concorrenza sleale” o di “pubblicità ingannevole”.
     
    Art 8 Il rapporto professionale ha carattere contrattuale; counselor e cliente hanno reciproci diritti e doveri. Il counselor ha la discrezionalità di prendere in carico il cliente.
    Il contratto economico deve sempre essere pattuito in modo chiaro.
    Costituisce illecito deontologico:
    - Il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.
    - Ogni tipo di illecito rilevabile legalmente relativo alla parcella.
     
    Art. 9 Riconoscendo l’elevato ruolo sociale rappresentato dal Counselor Clinico gli è fatta raccomandazione, qualora se ne presentasse la necessità, di prestare il proprio intervento gratuito o con parcella simbolica, nei confronti di persone in difficoltà finanziarie, nella misura minima di 1 a 10 dei suoi clienti. A propria discrezione il Counselor Clinico può aumentare la suddetta proporzione secondo coscienza.
     
    Art. 10 A seguito del proprio livello di competenza e di ambito di intervento, il counselor è tenuto a non prolungare il proprio intervento clinico che si sia dimostrato inefficace e suggerire, ove possibile, altro tipo di intervento professionale.
     
    Art 11 E’ eticamente scorretto avere rapporti professionali di counseling clinico con persone con le quali si abbia un rapporto di parentela, relazioni affettive e/o sessuali.
     
    Art. 12 Il counselor in ogni campo operante è tenuto al segreto professionale.
     
    Art. 13 Il Counselor Clinico, soprattutto, potendo ricevere confidenze particolarmente intime da parte del cliente è tenuto a porre molta attenzione al segreto professionale su tutto ciò che gli viene confidato o di cui viene a conoscenza anche in forma indiretta.
    Deve mantenere la riservatezza sulle prestazioni professionali, sia per quanto riguarda i contenuti, sia relativamente all’esistenza della stessa prestazione professionale, anche dopo la fine della stessa. La morte del cliente non esime dal segreto professionale.
     
    Art. 14 Il counselor deve garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con il counselor e possono in qualsiasi modo avere accesso al segreto professionale.
    Il Counselor deve predisporre in modo tale che in caso di impedimento o a seguito della propria morte il materiale coperto da segreto professionale sia affidato ad un collega, ovvero ad un congiunto.
     
    Art. 15 La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso scritto o comunque reso ufficiale dal cliente, preventivamente informato sulla opportunità o meno della rivelazione stessa, purchè non violi la riservatezza di altre persone.
     
    Art. 16 La dichiarazione è lecita solo se richiesta dall’utente o dall’autorità costituita per legge.
    Nella dichiarazione il counselor attesterà solo obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato e in totale aderenza con la realtà.
    Nel caso di informazioni riferite sarà tenuto a citarne la fonte, separando la propria responsabilità da quella della fonte.
     
    Art. 17 La rivelazione del segreto professionale (in alcune nazioni tra le quali l’Italia) è attualmente obbligatoria per il Counselor su richiesta del giudice.
    A tale riguardo il Counselor clinico in presenza di rivelazioni particolari o compromettenti è tenuto a mettere al corrente il cliente del dovere di testimonianza giudiziale.
     
    Art. 18 Il counselor ed in particolare il counselor clinico ha cura di ogni eventuale materiale relativo al cliente (cartelle cliniche, registrazioni dati, nastri audio, video, ecc.) salvaguardandolo da ogni indiscrezione.
    Nel caso di pubblicazioni scientifiche, didattica o ricerca, farà in modo che non sia possibile l’identificazione dei soggetti, fatto salvo il consapevole consenso documentabile degli stessi.
    In ogni caso, i soggetti debbono essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale.
     
    Art. 19 Quando al counselor clinico si rivolge una coppia o una famiglia, egli persegue il loro benessere considerandoli nell’insieme quale unico cliente.
     
    Art. 20 Quando il counselor clinico presta la sua opera professionale ad una coppia, il segreto richiesto da uno dei due nei confronti dell’altro va accettato e rispettato. Se tale segreto crea un rischio o danno grave e/o imminente per l’integrità psicofisica del cliente ignaro, il segreto è violabile previa informazione del confidente.
    Tale eventualità deve essere resa nota in forma esplicita all’inizio del rapporto di counseling.
     
    Art. 21 Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi esercita la potestà genitoriale.
    Se il segreto può esporre il minore ad un rischio grave che egli non sia in grado di affrontare da solo, il counselor potrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà di genitore con il massimo di salvaguardia possibile dei dati ricevuti in segreto ed avendone preventivamente informato il minore.
     
    Art. 22 Il counselor che nell’esercizio della sua professione viene a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi può decidere di intervenire per contrastarla anche quando il minore è consenziente.
    In tali casi, nell’interesse prevalente del minore, il Counselor assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuta la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà di genitore ed in caso di latitanza o di complicità dello stesso, all’autorità tutoria di competenza.
     
    Art. 23 I counselor impegnati per loro competenza in attività di tipo educativo devono presentarle come rivolte alla maturazione di valori esistenziali in un ambito pluralistico e nelle regole del rispetto reciproco. Terranno inoltre presente che l’ambito educativo e quello dell’informazione non sono reciprocamente assimilabili ne si escludono a vicenda.
     
    Art. 24 Il diritto dell’autodeterminazione del cliente, anche se minorenne, è attuabile nell’educazione mediante l’opera di orientamento-promozione del counselor. Pertanto i counselor coinvolti in attività educative tenderanno a promuovere la responsabilità e le scelte personali degli utenti e non a determinarle dall’esterno. In caso di conflitto tra esigenze oggettive della cultura e diritti pedagogici propri dell’educando, il counselor educatore opera a favore dell’educando.
     
    Art. 25 L’esercizio della professione di counselor è fondato sulla libertà e sull’indipendenza dei singoli quali loro diritti inalienabili. Di conseguenza, sia per i counselor liberi professionisti che per i dipendenti e/o convenzionati, è considerato diritto inalienabile astenersi da interventi che contrastino le proprie convinzioni etiche, a meno che non vi sia immediato pericolo di vita del cliente.
    L’obiezione di coscienza può esprimersi sia verso gli obiettivi richiesti dal cliente, che verso i programmi dell’ente di riferimento, pubblico o privato, che il counselor ritenga per sè inaccettabili.
     
    Art. 26 Il counselor che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con operatori ed istituzioni, enti, associazioni e società di qualsiasi tipo, manterrà il rispetto del diritto di libertà ed indipendenza professionale che gli competono secondo il proprio ambito di competenza. Può chiedere l’intervento dell’Associazione qualora gli vengano richiesti comportamenti in contrasto con le norme del presente codice.
     
    Art 27 Il counselor clinico che per motivi di competenza venga consultato da un cliente già in carico ad altro professionista per lo stesso motivo, può svolgere l’intervento di counseling ma è tenuto ad informare, previa autorizzazione del cliente, l’altro professionista. Qualora il professionista primitivo declini di continuare il suo intervento, il counselor potrà subentrare dopo essersi accertato di tale rifiuto.

     

     

    Per sapere qualche cosa di più sul Counseling potete anche visitare il sito: www.psicotecnica.net

     
     
    Psicotecnica è la struttura operativa, oltre che la Scuola di formazione ufficiale, dell'Istituto Nazionale per il Counseling
     
    www.psicotecnica.net
     
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    Per qualsiasi dubbio o verifica, nonché per questioni più generali riguardanti la professione di Psicologo e i servizi offerti nell'ambito della psicologia, potete rivolgervi al sito dell'Ordine Nazionale degli Psicologi o a quello dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Ovvero, per una conoscenza dei criteri cui si ispira il Counseling Psicologico, e il relativo lavoro di Psicotecnica, è importante consultare e tenere come punto di riferimento il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, riportato per esteso anche in questo sito.
     
    Per quanto attiene alla professione di Counselor più in generale, e ai servizi offerti nell'ambito del Counseling, potete rivolgervi, ad esempio, al sito della Società Italiana di Counseling (S.I.Co.). ovvero anche presso altre associazioni di Counselor. Nonché, per una conoscenza dei criteri cui si ispira la professione del Counselor, e il relativo lavoro del Laboratorio, è importante consultare e tenere come punto di riferimento anche il Codice Deontologico del Counselor, della S.I.Co., riportato per esteso anche in questo sito.
     
    Per un approfondimento delle questioni teoriche, normative, professionali, metodologiche, di aggiornamento scientifico, di dibattito ecc, relative al tema del Counseling, potete consultare utilmente il nostro ampio sito di informazione e discussione: www.therapeia.org.
    Ulteriori elementi utili si trovano al sito del Laboratorio di Ricerca sul Counseling - Personality Psychology Workshop, dell'Università degli Studi di Torino con cui Psicotecnica collabora da Tempo.
     
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    Il 30 luglio 2004 abbiamo introdotto un contatore generale, che registra gli accessi a tutte le pagine dei siti collegati a Psicotecnica.
    A partire da quel momento, le visite a Psicotecnica (la struttura di coordinamento delle attività che vengono svolte in alcune occasioni anche sotto il nome di "Laboratorio di Ricerca e Sviluppo" o anche di "Therapeia") sono state:
     
     

     

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